Ecco cosa prevedono esattamente i disciplinare in merito al riordino delle denominazioni in provincia di Benevento con Sannio DOC, Falanghina del Sannio DOC e Aglianico del Taburno DOCG.

AGLIANICO DEL TABURNO DOCG

La Denominazione di Origine Controllata e Garantita ‘Aglianico del Taburno’ prevede l’unica categoria di vino tranquillo e le tipologie:

1. rosato;

2.rosso;

3.rosso riserva.

In particolare va detto che  la tipologia rosato rappresenta la prima Docg in Italia riconosciuta per un vino tranquillo, con la nuova produzione che sarà in commercio già dalla primavera del 2012.

Per quanto concerne la Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini ‘Aglianico del Taburno’ può essere utilizzata per designare e presentare i vini della corrispondente tipologia della Denominazione di Origine Controllata dei vini ‘Aglianico del Taburno’, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010, purché le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell’annesso disciplinare e a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.

FALANGHINA DEL SANNIO DOC 

La Denominazione di Origine Controllata ‘Falanghina del Sannio’ è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione, per le seguenti categorie e tipologie:

1. ‘Falanghina del Sannio’;

2. ‘Falanghina del Sannio’ spumante;

3. ‘Falanghina del Sannio’ spumante di qualità;

4. ‘Falanghina del Sannio’ spumante di qualità metodo classico;

5.  ‘Falanghina del Sannio’ vendemmia tardiva;

6. ‘Falanghina del Sannio’ passito;

7. ‘Falanghina del Sannio’, ‘Falanghina del Sannio’ spumante, ‘Falanghina del Sannio’ spumante di qualità, ‘Falanghina del Sannio’ spumante di qualità metodo classico, ‘Falanghina del Sannio’ vendemmia tardiva, ‘Falanghina del Sannio’ passito, anche con la specificazione di una delle seguenti sottozone:  I. ‘Guardia Sanframondi o Guardiolo’; II. ‘Sant’Agata dei Goti’;  III. ‘Solopaca’;  IV.’Taburno’.

Per quanto concerne la Denominazione di Origine Controllata ‘Falanghina del Sannio’ va detto che i vigneti già iscritti all’albo dei vigneti delle DOC ‘Guardia Sanframondi o Guardiolo’, ‘Sant’Agata dei Goti’, ‘Solopaca’ e ‘Taburno’,  sono da ritenere automaticamente iscritti allo schedario viticolo della nuova Denominazione di Origine.

SANNIO DOC

La Denominazione di Origine Controllata ‘Sannio’  è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti categorie e tipologie:

1. Bianco anche nella  categoria frizzante;

2. Rosso anche nella categoria frizzante e nelle tipologie superiore, riserva e novello;

3. Rosato anche nella categoria frizzante;

4. Aglianico, Aglianico riserva,  Aglianico Passito, Aglianico novello, Aglianico spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico, Aglianico rosato,  Aglianico rosato o rosé spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

5. Aglianico-Piedirosso, Aglianico-Piedirosso rosato;

6. Barbera, Barbera Passito, Barbera spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

7. Coda di volpe, Coda di volpe Passito, Coda di volpe spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

8. Fiano, Fiano Passito, Fiano spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

9. Greco, Greco Passito, Greco spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

10. Moscato, Moscato Passito, Moscato spumante e spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

11. Piedirosso, Piedirosso Passito, Piedirosso spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

12.Sciascinoso, Sciascinoso Passito, Sciascinoso spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico;

13. Spumante e spumante di qualità;

14. Spumante di qualità metodo classico.

Sono previste cinque sottozone: I. ‘Guardia Sanframondi o Guardiolo’; II. ‘Sant’Agata dei Goti’;  III. ‘Solopaca’;  IV. ‘Solopaca Classico; V ”Taburno’.

La modifica della Denominazione di Origine Controllata ‘Sannio’ prevede che i vigneti già iscritti all’albo dei vigneti delle DOC ‘Guardia Sanframondi o Guardiolo’, ‘Sant’Agata dei Goti’, ‘Solopaca’, ‘Solopaca Classico’ e ‘Taburno’, sono da ritenere automaticamente iscritti allo schedario viticolo per la DOC ‘Sannio’, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, numero 61.

Infatti, dalla data di pubblicazione del Decreto in questione sono da considerarsi revocate le Denominazioni di Origine Controllata: ‘Guardia Sanframondi o Guardiolo’ (approvata con Decreto del Ministero Agricoltura e Foreste del 2 agosto 1993 e successive modifiche), ‘Sant’Agata dei Goti’ (approvata con Decreto del Ministero Agricoltura e foreste 3 agosto1993), ‘Solopaca’ (approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 e successive modifiche), ‘Solopaca Classico’ (approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 e successive modifiche) e ‘Taburno’ (approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1986 e successive modifiche).

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