Con l’iscrizione della denominazione dell’olio extravergine di oliva Vulture DOP salgono a 238 i prodotti italiani riconosciuti dall’UE. Si tratta dell’ennesima dimostrazione dell’eccellenza del nostro patrimonio agroalimentare e, nello specifico, dell’olio di oliva italiano che vanta non solo una tradizione secolare, ma una qualità indiscussa”.
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Mario Catania commenta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del Regolamento n.21/2012 della Commissione dell’11 gennaio 2012, recante l’iscrizione della denominazione dell’olio extravergine di oliva Vulture DOP nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Sulla GUEE è stato inoltre pubblicato il Regolamento n.23/2012 della Commissione dell’11 gennaio 2012, recante l’approvazione delle modifiche del disciplinare di produzione della denominazione della DOP Dauno. Tali modifiche, che riguardano la prova dell’origine, il metodo di ottenimento, l’etichettatura e l’adeguamento di alcune condizioni nazionali, sono mirate a tutelare e valorizzare maggiormente un prodotto di qualità come l’olio extra vergine di oliva Dauno.
> La scheda del VULTURE DOP
La domanda di riconoscimento della denominazione “Vulture” è stata inviata agli Uffici Comunitari della Commissione Europea in data 9 Marzo 2005.
Prodotto e peculiarità distintive
L’Olio Extravergine di Oliva “Vulture” DOP è ottenuto dalla frangitura delle olive delle seguenti varietà: per almeno il 70% cultivar “Ogliarola del Vulture”; possono concorrere altresì le seguenti varietà: “Coratina”, “Cima di Melfi”, “Palmarola”,“Provenzale”, “Leccino”, “Frantoio”, “Cannellino”, “Rotondella”, in misura non superiore al 30%, da sole o congiuntamente.
L’Olio Extravergine di Oliva “Vulture” DOP possiede singolari qualità organolettiche che lo differenziano nettamente da altri oli, dimostrate da una ampia documentazione storica e dovute in particolare alla secolare dedizione degli olivicoltori e frantoiani del Vulture che hanno saputo legare questa produzione alle particolari condizioni pedoclimatiche della zona di produzione.
Le caratteristiche dell’Olio Extravergine di Oliva “Vulture” DOP al momento del confezionamento dovranno essere le seguenti:
Valutazioni organolettiche: Colore: giallo ambrato con riflessi verdi; Odore/flavour
Fruttato: mediana 4 – 6 e note d’erba falciata moderato;
pomodoro mediana 4 – 6.
Amaro debole/moderato mediana 2 – 4;
Piccante debole/moderato mediana 2 – 4.
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell’Olio Extravergine di Oliva “Vulture” DOP devono essere prodotte e trasformate nell’intero territorio amministrativo dei comuni di: Melfi, Rapolla, Barile, Esonero in Vulture, Atella, Ripacandida, Maschito, Ginestra e Venosa
CENNI STORICI
Nell’area del Vulture l’olivo è presente dall’antichità come emerge dai diversi documenti storici reperibili presso l’Archivio di Stato di Potenza dove sono conservate diverse statistiche e relazioni storiche che descrivono il territorio e la coltivazione dell’olivo. Da questa documentazione si rileva la presenza da epoca remota dell’olivo e della produzione dell’olio nell’area del Vulture, nonché l’evolversi di questa produzione che, progressivamente, ha acquisito una sempre maggiore importanza nel contesto economico del territorio.
CARATTERISTICHE DELLA ZONA DI PRODUZIONE
L’area geografica delimitata è caratterizzata e conosciuta con il nome del monte “Vulture”, un vulcano spento situato nell’area centrale dell’Appennino meridionale a circa 60 km dal mare. I terreni coltivati ad oliveto per la produzione dell’olio “Vulture” sono situati sulle pendici del Vulture esposte ad est – sud/est, poiché il monte influenza il microclima e protegge gli oliveti dai venti freddi invernali. I territorio delimitato si estende fra un’altitudine s.l.m. tra i 400 e i 700 metri ed ha un microclima particolare caratterizzato da una situazione di tipo continentale con inverni in genere lunghi e freddi, ed estati brevi e spesso secche.

Le precipitazioni medie raggiungono i 750 mm per anno con punte fino a 1000 mm nelle zone più interne. Sono per lo più concentrate nel periodo autunno invernale, con una buona presenza all’inizio della primavera; ma non mancano precipitazioni anche nella primavera inoltrata ed in estate. La temperatura media annua oscilla fra i 14 ed i 15°C ed i mesi più freddi sono gennaio e febbraio con temperature medie di 4 – 6°C e che spesso scendono anche sotto lo zero: trattasi di condizioni climatiche al limite della sopravvivenza dell’olivo le cui coltivazioni confinano, nella parte più alta, con il castagno.

Il clima piuttosto freddo della zona di produzione determina, come dimostrato da numerosi autori, un maggior contenuto di polifenoli nell’olio. I terreni di origine vulcanica sono particolarmente fertili per la derivazione da tufi vulcanici leucitiferi, ben forniti di anidride fosforica, potassa e calce, a cui va aggiunta una buona dotazione di sostanza organica di circa il 6%. Occupando le pendici esposte ad est- sud del Monte Vulture, di fatto l’olivo occupa terreni in pendenza e l’azione di protezione del suolo da parte di questo albero è importante quanto quella del bosco in montagna.

Un’azione a difesa della stabilità idrogeologica del territorio e degli insediamenti umani occupando terreni che a causa della loro pendenza non sarebbero utilizzabili per altre coltivazioni.

> La scheda del DAUNO DOP

La domanda di riconoscimento della denominazione “Dauno” è stata inviata agli Uffici Comunitari della Commissione Europea in data 31 Luglio 2003.
Prodotto e peculiarità distintive
La denominazione di origine protetta “Dauno”, accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche; “Alto Tavoliere”, “Basso Tavoliere”, “Gargano”, “Sub-Appennino” è riservata all’olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
La denominazione di origine protetta “Dauno”, accompagnata dalla menzione geografica “Alto Tavoliere”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Peranzana o Provenzale presente negli oliveti in misura non inferiore all’80%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 20%.
La denominazione di origine protetta “Dauno”, accompagnata dalla menzione geografica “Basso Tavoliere”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà Coratina presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%.
La denominazione di origine protetta “Dauno”, accompagnata dalla menzione geografica “Gargano”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Ogliarola Garganica presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%.
La denominazione di origine protetta <Dauno>, accompagnata dalla menzione geografica “Sub-Appennino”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Ogliarola, Coratina e Rotondella presenti da sole o congiuntamente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%.
L’olio extra vergine di oliva “Dauno”, all’atto dell’immissione al consumo, deve possedere le seguenti caratteristiche chimiche ed organolettiche: acidità max 0,6%; numero di perossidi <= 12 Meq O2 /Kg; polifenoli totali > = 100 ppm; colore dal verde al giallo; odore fruttato; sapore fruttato con eventuale leggera sensazione di piccante e amaro. I suddetti valori variano, ma sempre entro limiti più restrittivi, per ognuna delle menzioni geografiche ammesse. Gli altri parametri chimico-fisici sono conformi all’attuale normativa U.E.

Zona di produzione

La zona di produzione dell’olio “Dauno” è situata nella provincia di Foggia.

CENNI STORICI
La coltivazione dell’olivo in provincia di Foggia risale certamente a epoca molto lontana. Una testimonianza di ciò è data dai frammenti di macerie, simili al trapetum di epoca romana, conservato nell’anfratto monastico di Santa Maria di Pulsano, a Monte S. Angelo (Gargano), in una valle che scende al golfo di Manfredonia, conosciuta con la dizione di “Valle del Campanile”.

Nel XVIII secolo una normativa per l’ammasso e il traffico di olio venne emanata da una bolla papale rogata a Monte S. Angelo. Nel corso dei secoli l’olivo ha avuto in questa zona una diffusione ed uno sviluppo molto rilevanti fino ad assumere una importanza fondamentale per l’economia della zona.
Daunia è l’antico nome geografico con il quale veniva designato il territorio in provincia di Foggia. I Dauni erano infatti gli antichi abitatori di tale zona. L’olivicoltura rappresenta uno dei principali comparti produttivi della zona.

La coltivazione dell’olivo iniziata nel Gargano si è via via estesa al resto del territorio della provincia. La maggiore diffusione si è avuta nel secolo XVII, quando si potevano contare già migliaia di ettari, tutti in coltura specializzata. Il commercio dell’olio fu molto intenso, specialmente per via mare. Verso la fine del XVIII e in tutto il XIX secolo la coltura dell’olivo si estese rapidamente nelle più diverse zone della Daunia.

CARATTERISTICHE DELLA ZONA DI PRODUZIONE
Il sistema di espansione della coltura nella provincia di Foggia, in considerazione della conformazione del territorio, ha portato alla formazione di individualità geografiche di produzione che, pur presentando una matrice produttiva comune, evidenziano delle peculiarità di immagine qualitativa dovute sia alla differente composizione percentuale delle varietà che entrano nella produzione dell’olio “Dauno”, sia alla particolare conformazione orografica dei quattro areali di coltivazione corrispondenti alle quattro menzioni geografiche aggiuntive che figurano nel disciplinare di produzione.

Esse sono: “Dauno Alto Tavoliere”, “Dauno Basso Tavoliere”, “Dauno Gargano”, “Dauno Sub-Appennino”. L’inserimento delle predette menzioni nella denominazione principale è finalizzato soprattutto a precisare e preservare nell’immagine geografica relativa all’origine della produzione dell’olio “Dauno” le differenti realtà territoriali produttive della provincia di Foggia che nel corso degli anni hanno acquisito un rilevante valore paesaggistico con forte richiamo turistico.
MODIFICHE RICHIESTE:
Prova dell’origine: Sono stati adeguati sia il Disciplinare di Produzione sia la Scheda riepilogativa alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n.1898/2006 inserendo le procedure che gli operatori devono attuare per stabilire la o le prove dell’origine.
Metodo di ottenimento: sono stati introdotti innovativi metodi di raccolta delle olive, destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a D.O.P., comunque sempre direttamente dalla pianta come macchine agevolatrici capaci di un’azione neutra nei confronti delle drupe e senz’altro equiparabili alla raccolta diretta, manuale, dalla pianta.

In effetti, salvo rare eccezioni, per lo più per uso familiare, nessun olivicoltore usa la brucatura per la raccolta delle olive, la quale viene effettuata direttamente dalla pianta con macchine in grado di assicurare lo stesso standard qualitativo a costi nettamente inferiori; è stato eliminato l’obbligo di effettuare l’operazione di frangitura nelle diverse sottozone mantenendo, comunque, la condizione nell’ambito del territorio delimitato dal disciplinare di produzione.

Le nuove vigenti normative che disciplinano le attività di trasformazione e le innovazioni tecnologiche, hanno determinato una riduzione del numero di frantoi e la necessità di eliminare la limitazione di effettuare l’operazione di frangitura all’interno delle singole sottozone. Pertanto, viene estesa all’intero territorio della provincia di Foggia la possibilità di frangere le olive destinate alla produzione della D.O.P. “Dauno”.
Etichettatura: è stato reso obbligatorio indicare in etichetta sia l’annata di produzione delle olive che il lotto di confezionamento.

È consentito indicare il nome dell’azienda, tenuta, fattorie e loro localizzazione territoriale solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda. Le modifiche richieste rispondono alla necessità di una migliore informazione al consumatore.
Condizioni nazionali: Sono stati eliminati gli adempimenti previsti dalla Legge 15 febbraio 1992 n.169, “Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini”, e dal Decreto Ministeriale n.573/93.

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