Con il presente intervento riprendiamo l’argomento promosso nel precedente articolo nel quale si rilevava l’attualità della legge 283_62 in materia di igiene alimentare a distanza di oltre cinquanta anni dalla sua emanazione.

Essa, abbiamo detto, resta ancora un fermo punto di riferimento soprattutto per quel che concerne la disciplina in materia di controllo dei prodotti alimentari.  Per cui iniziamo a dare uno sguardo al programma di controllo degli alimenti e bevande. Poiché occorre definire sia la natura che la periodicità dei controlli ufficiali che devono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, sia le Regioni che le province autonome di Trento e Bolzano predispongono dei programmi basati su criteri conformi raccomandati dal DPR del 14.07.1994.

Inoltre il Decr. Ministero della Sanità del 14.07.95 ha adottato una metodologia di rilevazione dei dati sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari proposti dalla Commissione della UE; un primo modello attiene alla modalità dell’attività ispettiva ed alla tipologia delle infrazioni per quanto riguarda gli aspetti di igiene generale, quali le strutture, l’igiene del personale e la prevenzione delle contaminazioni.

Un rilievo fondamentale assumono, nell’ambito delle azioni di verifica e di controllo della igienicità dei prodotti alimentari, le analisi su campioni di alimenti; queste devono essere eseguite da un laboratorio ufficiale, accreditato presso la Regione di appartenenza, su prodotti prelevati presso l’esercizio di vendita. Inoltre il controllo può essere eseguito su materie prime, semilavorati, prodotti finiti, ingredienti e sui materiali per il confezionamento e l’imballaggio.

I controlli possono essere di tipo formale, riguardare, ad esempio, l’etichettatura del prodotto, o di tipo sostanziale allorquando i campioni prelevati vengono destinati ad un laboratorio ufficiale per l’esecuzione di analisi. I campioni prelevati vengono ripartiti in cinque aliquote delle quali una resta all’esercente, mentre due aliquote vengono inviate al laboratorio per l’analisi e la sua verifica e due aliquote vengono trattenute dallo stesso laboratorio per essere messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in caso di contestazioni o avvio di un procedimento giudiziario.

Quando il risultato delle analisi è tale da accertare le non conformità del prodotto alle disposizioni di legge si applica il sistema delle doppie analisi che consiste nell’eseguire un’analisi di prima istanza ed una seconda analisi che può essere o di ripetizione presso lo stesso laboratorio che ha eseguito quella di prima istanza o di revisione presso il laboratorio dell’Istituto Superiore di Sanità.

Nel prossimo intervento andremo a dettagliare meglio il sistema di revisione delle analisi, poiché esso, oltre a rappresentare un valido sistema di verifica e di controllo della igienicità del prodotto alimentare, nel contempo deve prevedere anche un mezzo di tutela dell’esercente “controllato”, in osservanza del principio di garanzia e di difesa costituzionalmente riconosciuto.

Avv. Stenio Bove

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