Art. 14 (Semplificazione dei controlli sulle imprese)
La disciplina dei controlli sulle imprese è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell’azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.

Le Amministrazioni pubbliche saranno tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.
Per quanto riguarda le imprese agricole i relativi regolamenti saranno emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni imprenditoriali.

Art. 26 (Misure di semplificazione per le imprese agricole)
La norma consentirà ad Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) di ridurre la richiesta di certificati e di informazioni nei confronti degli agricoltori, rendendo più spediti gli accertamenti che fossero necessari durante l’espletamento delle procedure. L’obiettivo è quello di semplificare le operazioni relative alla erogazione di aiuti e contributi dell’Unione europea per il settore agricolo, consentendo all’Agea di accedere alle informazioni riguardanti i soggetti beneficiari possedute dall’Agenzia delle Entrate, dall’Inps e dalle Camere di Commercio. Sarà la stessa Agenzia a rendere quindi disponibili i dati agli Organismi pagatori.

L’intervento riguarderà i circa 1,4 milioni di agricoltori italiani, che godranno di una sostanziale riduzione e velocizzazione delle procedure burocratiche, e dovrebbe determinare un risparmio per la Pa pari a circa 10 milioni di euro.
Lo scambio di informazioni con Agenzia delle Entrate, Inps e Camere di Commercio sarà bidirezionale: queste istituzioni infatti potranno accedere per via telematica ai fascicoli aziendali elettronici, in possesso di Agea, che contengono una serie di informazioni concernenti il titolare, la superficie, gli impianti ed i macchinari delle imprese agricole.

Inoltre l’articolo prevede che gli Organismi Pagatori predispongano sistematicamente le procedure informatiche per la presentazione delle domande relative agli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune e mettano a disposizione degli utenti le procedure in argomento. La norma interessa circa 800.000 aziende agricole che possono presentare domanda pluriennale di aiuti in quanto non modificano, nell’arco di due-tre anni, la loro consistenza agricola.

Art. 27 (Misure di semplificazione in materia di omologazione delle macchine agricole)
Con la norma in argomento si modifica la normativa vigente, consentendo a strutture, anche private, la possibilità di provvedere, rispettando le disposizioni tecniche in vigore, all’effettuazione delle prove e al rilascio diretto delle omologazioni.

Attualmente, infatti, la normativa del Codice della strada prevede che gli accertamenti dei requisiti di idoneità alla circolazione stradale di tutti i veicoli, macchine agricole incluse, abbia luogo mediante visita e prova da parte degli uffici del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Centro Prove Autoveicoli – CPA) presenti sul territorio nazionale. Tali strutture, risultano essere sottodimensionate rispetto alle richieste dell’industria.
A seguito di una indagine informale presso i costruttori nazionali di macchine agricole, è emerso che il costo annuo delle omologazioni stradali si attesta sui 6 milioni di €/anno e di questi circa il 70 % viene effettuato presso strutture estere accreditate in altri paesi dell’Unione Europea al fine di ridurre la durata del procedimento.

Art. 28 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)
L’articolo si pone come obiettivo quello di facilitare il recupero all’attività agricola degli appezzamenti abbandonati negli ultimi anni e ricoperti di formazioni boschive anche nell’ambito delle specifiche misure dei Programmi di sviluppo rurale, che comportano l’applicazione dei vincoli forestali, senza ulteriori costi per gli agricoltori.

La norma prevede in questo senso l’individuazione di appropriate procedure autorizzative anche nell’ottica di una valorizzazione dell’importanza dei paesaggi rurali per il loro ruolo dal punto di vista ambientale, costituendo un efficace strumento per il controllo dell’erosione e del dissesto idrogeologico.

Art. 29 (Esercizio dell’attività di vendita diretta)
La norma intende semplificare gli adempimenti amministrativi necessari per l’avvio dell’attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli in forma itinerante.

Grazie a questo intervento legislativo l’imprenditore agricolo potrà infatti iniziare l’attività contestualmente all’invio della comunicazione, fermo restando l’obbligo di rispettare in ogni caso la vigente disciplina igienico sanitaria in materia di vendita di prodotti alimentari.

Art. 30  (Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo)
Nel settore agricolo è molto frequente il frazionamento delle aziende in più fondi   non contigui sebbene appartenenti alla stessa azienda. In tal caso si provvede a consentire in via semplificata la movimentazione dei rifiuti prodotti in un fondo presso il podere in cui è ubicato il deposito temporaneo anche se per il raggiungimento di quest’ultimo è necessario percorrere un tratto di strada pubblica.

Ad esempio finora l’imprenditore agricolo che doveva effettuare un trattamento fitosanitario su un determinato fondo distaccato dall’azienda, per rientrare, con i contenitori vuoti e bonificati (rifiuto speciale non pericoloso), dovendo percorrere un tratto di strada pubblica, aveva l’obbligo di compilare un formulario di trasporto, ora questo non sarà più necessario.

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